Art. 38 — Applicabilità delle punizioni disciplinari militari
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((Gli appartenenti o dipendenti degli stabilimenti di cui all'art. 30 se di sesso maschile e di eta' non inferiore ai 18 anni, sono soggetti anche, d'ordine della Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare, nei modi e nelle forme stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943
