Disciplina di guerra

Art. 38 — Applicabilità delle punizioni disciplinari militari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →

((Gli appartenenti o dipendenti degli stabilimenti di cui all'art. 30 se di sesso maschile e di eta' non inferiore ai 18 anni, sono soggetti anche, d'ordine della Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare, nei modi e nelle forme stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941. 13 parole tolte, 7 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Applicabilita' delle punizioni disciplinari militari.

Gli appartenenti o dipendenti tolto: dagli aggiunto: degli stabilimenti di cui tolto: all'articolo 30, aggiunto: all'art. 30 se di sesso maschile e di eta' non inferiore ai 18 anni, sono soggetti anche, d'ordine tolto: dell'autorita' aggiunto: della Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare, nei modi e nelle forme tolto: che saranno stabilite dal aggiunto: stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art38 · fonte del testo