Art. 41
[1]Applicabilita' delle punizioni disciplinari militari.
[2]Gli appartenenti o dipendenti degli stabilimenti statali di produzione per la guerra e degli stabilimenti privati ausiliari, se di sesso maschile e di eta' non inferiore ai sedici anni, sono soggetti, d'ordine della autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, anche alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva