Art. 38-ter — Applicazione delle pene militari a coloro che hanno obblighi militari
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((La pena della reclusione, per quelle fra le persone indicate negli articoli 30 e 37-bis, prima parte, che abbiano obblighi di servizio militare, e' sostituita dalle corrispondenti pene militari secondo il conguaglio fissato dal Codice penale militare. Alle persone di eta' inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni relative ai minori previste dal Codice penale e contenute nel R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835. La cognizione dei reati commessi da tali persone spetta alla giurisdizione ordinaria)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943
