Disciplina di guerra

Art. 38-ter — Applicazione delle pene militari a coloro che hanno obblighi militari

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Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.

Abrogato dal 18 gennaio 1943

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La pena della reclusione, per quelle fra le persone indicate negli articoli 30 e 37-bis, prima parte, che abbiano obblighi di servizio militare, e' sostituita dalle corrispondenti pene militari secondo il conguaglio fissato dal Codice penale militare. Alle persone di eta' inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni relative ai minori previste dal Codice penale e contenute nel R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835. La cognizione dei reati commessi da tali persone spetta alla giurisdizione ordinaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art38ter · fonte del testo