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[1]Dovere di rispondere alle chiamate ed agli inviti delle autorita' competenti.

[2]Tutti i cittadini di cui all'articolo 1 sono obbligati a rispondere alle chiamate ed agli inviti che loro vengano rivolti dalle autorita' locali, nonche' dal Comitato di resistenza civile di cui all'articolo 5 e dare tutte le notizie di cui siano richiesti. A tale obbligo soggiacciono anche gli Enti civili comunque costituiti.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 21 novembre 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art4 · fonte del testo