Art. 4
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[1]Dovere di rispondere alle chiamate ed agli inviti delle autorita' competenti.
[2]Tutti i cittadini di cui all'articolo 1 sono obbligati a rispondere alle chiamate ed agli inviti che loro vengano rivolti dalle autorita' locali, nonche' dal Comitato di resistenza civile di cui all'articolo 5 e dare tutte le notizie di cui siano richiesti. A tale obbligo soggiacciono anche gli Enti civili comunque costituiti.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 21 novembre 1938
