Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.
Abrogato dal 18 gennaio 1943
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.
Abrogato dal 18 gennaio 1943
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 1938 al 18 gennaio 1943. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Dovere di rispondere alle chiamate ed agli inviti delle autorita' competenti.
tolto: Tutti i cittadini di cui all'art. 1 sono obbligati: a rispondere, sin dal tempo di pace, alle chiamate e agli inviti che]oro vengano rivolti dalle autorita'; a dare tutte le notizie di cui siano richiesti; a sottoporsi agli accertamenti che le autorita' ritengano opportuni. A tale obbligo soggiacciono anche gli Enti civili comunque costituiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art4 · fonte del testo