Art. 4
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[1]Dovere di rispondere alle chiamate ed agli inviti delle autorita' competenti.
[2]((Tutti i cittadini di cui all'art. 1 sono obbligati: a rispondere, sin dal tempo di pace, alle chiamate e agli inviti che ]oro vengano rivolti dalle autorita'; a dare tutte le notizie di cui siano richiesti; a sottoporsi agli accertamenti che le autorita' ritengano opportuni. A tale obbligo soggiacciono anche gli Enti civili comunque costituiti)).
Testo in vigore dal 21 novembre 1938 al 18 gennaio 1943
