Disciplina di guerra

Art. 53 — Applicazione della legge nelle Colonie

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Le disposizioni della presente legge si applicano anche nelle Colonie, tanto nei riguardi dei cittadini che dei sudditi. Il Comitato di resistenza civile e' costituito presso ogni Commissariato regionale. E' presieduto dal commissario regionale e gli altri membri sono nominati dal Governatore con suo decreto. Le facolta' attribuite al prefetto sono in Colonia esercitate dal Governatore. E' lasciato al regolamento di provvedere a quelle ulteriori modificazioni che in rapporto agli speciali ordinamenti locali risultino necessarie.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art53 · fonte del testo