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La margarina destinata all'industria alimentare deve essere confezionata in pani di peso non inferiore a un chilogrammo. La margarina destinata all'industria alimentare deve essere addizionata, all'atto della fabbricazione, con un rivelatore di olio di sesamo secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze nonche' con fecola di patate in quantita' non inferiore al 2 per mille. Alla margarina di cui ai precedenti commi non deve essere aggiunta alcuna materia colorante. Essa puo' essere addizionata con sostanze aromatizzanti. I relativi involucri debbono, per materiale e confezionamento, essere idonei a preservare igienicamente il contenuto. Su una delle facce maggiori dell'involucro debbono figurare con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione margarina destinata all'industria alimentare, l'indicazione del peso netto del prodotto in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore e del luogo di residenza o della sede del medesimo. I trasgressori sono puniti con la multa da lire centocinquantamila a lire un milione e cinquecentomila.

Testo in vigore dal 7 luglio 1960 al 21 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-16;623~art2 · fonte del testo