Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1977 al 25 febbraio 1996. Leggi il testo vigente →

La margarina destinata all'industria alimentare deve essere confezionata in pani di peso non inferiore a un chilogrammo. La margarina destinata all'industria alimentare deve essere addizionata, all'atto della fabbricazione, con un rivelatore di olio di sesamo secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze nonche' con fecola di patate in quantita' non inferiore al 2 per mille. 3 Alla margarina di cui ai precedenti commi non deve essere aggiunta alcuna materia colorante. Essa puo' essere addizionata con sostanze aromatizzanti. I relativi involucri debbono, per materiale e confezionamento, essere idonei a preservare igienicamente il contenuto. Su una delle facce maggiori dell'involucro debbono figurare con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione margarina destinata all'industria alimentare, l'indicazione del peso netto del prodotto in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore e del luogo di residenza o della sede del medesimo. I trasgressori sono puniti con la multa da lire centocinquantamila a lire un milione e cinquecentomila.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1977, n. 321

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La L. 31 maggio 1977, n. 321 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo articolo 2 sono abrogati [...] l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare".

Testo in vigore dal 21 giugno 1977 al 25 febbraio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1977

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1960 al 21 giugno 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 maggio 1977, n. 321

    La L. 31 maggio 1977, n. 321 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo articolo 2 sono abrogati [...] l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-06-16;623~art2 · fonte del testo