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La margarina destinata all'industria alimentare deve essere confezionata in pani di peso non inferiore a un chilogrammo. La margarina destinata all'industria alimentare deve essere addizionata, all'atto della fabbricazione, con un rivelatore di olio di sesamo secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze nonche' con fecola di patate in quantita' non inferiore al 2 per mille. 3 4 Alla margarina di cui ai precedenti commi non deve essere aggiunta alcuna materia colorante. Essa puo' essere addizionata con sostanze aromatizzanti. I relativi involucri debbono, per materiale e confezionamento, essere idonei a preservare igienicamente il contenuto. Su una delle facce maggiori dell'involucro debbono figurare con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione margarina destinata all'industria alimentare, l'indicazione del peso netto del prodotto in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore e del luogo di residenza o della sede del medesimo. I trasgressori sono puniti con la multa da lire centocinquantamila a lire un milione e cinquecentomila.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1977, n. 321
3La L. 31 maggio 1977, n. 321 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo articolo 2 sono abrogati [...] l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare".
L. 6 febbraio 1996, n. 52
4La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti" dal comma 2 del presente articolo.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1996 al 22 dicembre 2008
