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L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidita' non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti. L'accertamento sanitario di cui al precedente comma e' demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario e composto dal medico provinciale, che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15; il lavoratore puo' farsi assistere da un medico di fiducia. Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilita' dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente. Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido gia' assunto ovvero si rifiuti di assumerlo, e' tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche. Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, il datore di lavoro ha facolta' di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purche' compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso. L'onere relativo e' a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 8 febbraio 1990

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 130/1984

    Questione infondata
    4 maggio 1984

    L'art. 20 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui esclude che il lavoratore assunto in via ordinaria e licenziato ai sensi della legge n. 604 del 1966 per sopravvenuta perdita della capacità lavorativa dovuta a ragioni di salute possa sperimentare la speciale procedura ivi prevista per i lavoratori soggetti a collocamento obbligatorio e diretta a dimostrare che l'ulteriore protrazione del rapporto di lavoro non comporta pregiudizio alla salute e all'incolumità propria e dei suoi compagni di lavoro, non viola il principio di uguaglianza, non ravvisandosi alcuna omogeneità fra la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria e quella dei lavoratori appartenenti alle categorie protette per ragioni dipendenti da ridotta capacità lavorativa; ne' l'art. 4 Cost., poiché la tutela del posto di lavoro risulta assicurata dalle norme limitative del potere di recesso del datore di lavoro stabilite dalla citata legge n. 604 del 1966; ne', infine, gli artt. 32 e 38, imponendosi, proprio per ragioni di protezione di un lavoratore divenuto invalido, l'eventuale allontanamento dall'attività lavorativa che risulti pregiudizievole per la sua incolumità.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 32 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 131/1984

    Questione infondata
    4 maggio 1984

    Il referto del collegio medico, cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 20 della legge n. 482 del 1968 è demandato, ai fini del licenziamento, l'accertamento che l'invalido assunto obbligatoriamente ha perduto ogni capacità lavorativa o ha subito un tale aggravamento della propria condizione che la sua ulteriore permanenza al lavoro può determinare pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti, costituisce una sorta di perizia stragiudiziale che, sebbene altamente qualificata, è liberamente valutabile dal giudice ordinario, al cui sindacato può essere sottoposta, incidendo su situazioni che sono propriamente di diritto soggettivo. È, pertanto, infondata la censura delle medesime norme, proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e nell'erroneo presupposto ermeneutico dell'insindacabilità, in sede giudiziale, del detto referto.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 20 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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