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Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacita' di lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate o aggravate per causa di servizio. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e c) del terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art3 · fonte del testo