Art. 11 — Aziende private
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23 legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevate con riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., in quanto le ordinanze di rimessione non chiariscono se le questioni stesse riguardino l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette in sé considerato (riferendosi alla situazione, a regime, delle imprese che, in ragione del numero complessivo del personale occupato, devono riservare una quota delle nuove assunzioni agli appartenenti a tali categorie: questione già ritenuta infondata e manifestamente infondata), ovvero attengano alla diversa ipotesi dell'impresa che, attingendo al livello occupazionale minimo di trentasei dipendenti, dal quale scatta l'obbligo di assunzione, debba dare corso all'immediata assunzione di lavoratori invalidi per coprire la complessiva quota d'obbligo; ed in quanto le ordinanze medesime non precisano neppure in quale delle due diverse ipotesi si trovassero i datori di lavoro nei cui confronti si svolgevano i giudizi. - S. n. 279/1983; O. nn. 173/1985; 449/1994. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost. · Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Manifesta inammissibilità, in quanto non è chiaro se la questione - prospettata com'è in termini non univoci - riguardi l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette in sé considerato - riproponendosi un dubbio già ritenuto dalla Corte non fondato (sent. n. 279 del 1983 e ord. n. 173 del 1985) in relazione agli stessi parametri - o se invece sia da considerarsi proposta per l'ipotesi - peraltro non ricorrente nel giudizio principale - del datore di lavoro che raggiunga il numero minimo di dipendenti previsto dalla legge, perché scatti l'obbligo di immediata assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette in numero proporzionale ai dipendenti in servizio, venendo così aumentato, indipendentemente dalle necessità dell'azienda, il numero del personale da assumere. - S. n. 279/1983 e O. n. 173/1985 (già citate nel testo). red.: S.P.
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Come la Corte ha già affermato, la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria e successivamente divenuti invalidi, il cui rapporto di lavoro è assistito da specifiche normative, è diversa da quella dei lavoratori già minorati nella loro capacità lavorativa e assistiti, perciò, dalle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie. D'altra parte, quanto ai principi intesi a preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte operative del relativo svolgimento, va considerato che, applicandosi le percentuali di legge nei loro originari contenuti, verrebbero a ingenerarsi ingiustificati squilibri in ordine agli obblighi del datore di lavoro (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41 Cost., degli artt. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 e 9, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui consentono il computo nelle categorie protette dei lavoratori invalidi già occupati nell'impresa, a condizione che l'invalidità non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che comunque il suo grado non sia inferiore al sessanta per cento).
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.
La normativa concernente l'obbligo di assunzione di invalidi, intesa a favorire coloro che al lavoro debbano attingere ancora in via primaria, non e` applicabile nel giudizio in cui si controverta del diritto all'avviamento obbligatorio di soggetto gia` collocato in quiescenza (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, 38, comma terzo, 97, comma primo, Cost. - degli artt. 1, 11, 16 L. 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui subordinano alla richiesta dell'imprenditore i diritti degli aventi titolo alla assunzione).
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Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rende inammissibile la questione di legittimita` costituzionale in materia di controversie concernenti le assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private, (devolute al giudice ordinario), in quanto l'eventuale pronuncia di incostituzionalita` non potrebbe produrre effetti nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost. - degli artt. 11 legge 2 aprile 1968, n. 482 e 9, terzo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638 nella parte in cui escludono, dal computo nella riserva d'obbligo di assunzione, gli invalidi gia` lavoratori dipendenti dell'impresa con percentuale pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria). - cfr. S. n. 346/1987.
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Il difetto di giurisdizione, in materia di avviamento al lavoro - devoluta, per giurisprudenza costante, al giudice ordinario, siccome involgente esame di diritti soggettivi - rende inammissibile la questione proposta dal giudice amministrativo, in quanto la pronuncia costituzionale che ne seguisse sarebbe ininfluente per le sorti dei casi concreti, ai quali non potrebbe essere applicata - (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 38, 41 e 97 Costituzione - degli artt. 1, 5 e 11 L. 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. unico L. 11 novembre 1983, n. 638, che converte il decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, sub art. 9, terzo comma di detto decreto, concernenti, rispettivamente: a) il campo soggettivo di applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie, per invalidità civile, presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private; b) l'esclusione, dal computo nella riserva d'obbligo di assunzione, degli invalidi, divenuti tali nel corso del rapporto e già lavoratori dipendenti dell'impresa, con percentuale di invalidità inferiore al sessanta per cento e pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria).
Art. 38 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.
Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., dell'art. 11, primo comma, della l. 2 aprile 1968 n. 482 nella parte in cui non consentirebbe di computare, nella percentuale di invalidi ed equiparati che le aziende con più di 35 lavoratori sono tenute ad assumere, i lavoratori divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro con l'azienda, in quanto la disposizione impugnata è stata modificata dall'art. 9 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, alla luce del quale va riesaminata la rilevanza delle questioni.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 38 cost. · Art. 11 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
È manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38 e 41 della Costituzione, dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui prevede un sistema di assunzione obbligatoria degli invalidi civili o di guerra a carico delle imprese private, in quanto la Corte, in riferimento alla previgente normativa sull'assunzione obbligatoria degli invalidi (d.l. C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222), ha ritenuto non fondata identica questione sollevata sotto gli stessi profili. - S. nn. 38/1980 e 279/1983.
Art. 38 cost. · Art. 41 cost. · Art. 11 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Nelle assunzioni obbligatorie di lavoratori appartenenti a categorie protette, regolate dalla legge n. 482 del 1968, valgono i principi generali del collocamento dei lavoratori disoccupati, contenuti nella legge n. 264 del 1949, che non siano incompatibili con i principi specifici delle assunzioni obbligatorie, poiché anche gli aventi diritto alle assunzioni obbligatorie appartengono alla categoria dei disoccupati involontari che vengono assunti attraverso gli uffici di collocamento. La facoltà accordata dalla predetta legge n. 264 al datore di lavoro di rifiutare l'assunzione di lavoratori avviati dall'Ufficio di collocamento competente, precedentemente dallo stesso datore licenziati per giusta causa, ha valore di principio generale e si applica, pertanto, anche nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 482 del 1968. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata in base all'errato presupposto che tali articoli debbano interpretarsi nel senso che con essi si sia inteso escludere nell'ambito del collocamento obbligatorio la suddetta facoltà).
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art11 · fonte su Normattiva