Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1944 al 22 dicembre 2008. 283 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalita' giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.

tolto: Le associazioni legalmente riconosciute hanno facolta' di imporre a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che rappresentano, vi siano o non vi siano inscritti, un contributo annuo non superiore per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro. Almeno il tre per cento del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle Associazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati, e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento.

tolto: E' fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non piu' tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa falsa o incompleta denunzia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a L. 2000.

tolto: Per l'esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali: le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenuta sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni.

tolto: Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attivita' dell'associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali.

tolto: Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i Consigli, enti od organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art5 · fonte del testo