Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]La Corte d'appello funzionante come magistrato del lavoro giudica, nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti, e, nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equita', contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori, e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione.

[2]La formulazione delle nuove condizioni del lavoro e' sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tempo, per il quale esse debbano rimanere in vigore, che sara' di regola quello stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati.

[3]La decisione della Corte funzionante come magistratura del lavoro e' emessa sentito il pubblico ministero nelle suo orali conclusioni.

[4]Le decisioni della Corte d'appello funzionante Come magistratura del lavoro possono essere impugnate col ricorso per Cassazione, per i motivi di cui all'art. 517 del Codice di procedura civile.

[5]Un regolamento di procedura da emanarsi per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, stabilira' le norme speciali per il procedimento di cognizione e di esecuzione, anche in deroga alle norme ordinarie del Codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art16 · fonte del testo