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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

[2]Il Governo del Re e' autorizzato a dare, per Regio decreto, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le disposizioni del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n, 2686, che saranno sottoposti alla necessaria revisione, e con ogni altra legge dello Stato.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 3 aprile 1926.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Rocco - Federzoni - Belluzzo.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art23 · fonte del testo