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[1]Le associazioni, di cui ai precedenti articoli, possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori.

[2]Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune, ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori; e, se le associazioni comprendono piu' categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di questi.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 18 agosto 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art3 · fonte del testo