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[1]Le associazioni, di cui ai precedenti articoli, possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori.
[2]Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune, ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori; e, se le associazioni comprendono piu' categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di questi.
Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 18 agosto 1943
