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[1]Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che e' pubblicato, a spese delle associazioni, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[2]Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle associazioni, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l'ammissione dei soci, fra le quali la buona condotta politica, dal punto di vista nazionale.

[3]Gli statuti possono stabilire l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale, e di istituti aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura o dell'arte nazionale.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

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