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[1]Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

[2]Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condizioni previste dalla presente legge, le federazioni o unioni di piu' associazioni e le confederazioni di piu' federazioni. Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa di diritto il riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti. Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e anche sui singoli partecipanti di esse, che viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto.

[3]Non puo' essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Cosi' pure non puo' essere riconosciuta legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.

[4]Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti, non e' ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione.

[5]In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l'autorizzazione del Governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art6 · fonte del testo