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[1]I presidenti o segretari sono coadiuvati da Consigli direttivi eletti dagli iscritti all'associazione, con le norme stabilite dallo statuto.

[2]Le associazioni comunali, circondariali e provinciali sono soggette alla vigilanza del prefetto e alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, che la esercitano nei modi e secondo le norme da stabilirsi per regolamento. Le associazioni regionali, interregionali e nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del ministro competente.

[3]Il ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, puo' sciogliere i Consigli direttivi delle associazioni o concentrare tutti i poteri nel presidente o segretario per un tempo non superiore ad un anno. Puo' altresi', nei casi piu' gravi, affidare l'amministrazione straordinaria a un suo commissario.

[4]Quando si tratta di associazioni aderenti ad una federazione o confederazione, col decreto che riconosce la federazione o confederazione e ne approva lo statuto, puo' stabilirsi che la vigilanza e la tutela siano esercitate in tutto o in parte dalla federazione o confederazione.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art8 · fonte del testo