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Egualmente, quando concorrano gravi motivi, e, in ogni caso, quando vengano meno le condizioni richieste dai precedenti articoli per il riconoscimento, con decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, il riconoscimento puo' essere revocato.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art9 · fonte del testo