Ordinamento della professione di giornalista

Art. 48 — Procedimento disciplinare

Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignita' professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignita' dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare e' iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art48 · fonte su Normattiva