Disciplina giuridica della professione di attuario
Art. 13 — Pene disciplinari
[1]Le pene disciplinari applicabili per gli abusi e le mancanze commessi dagli iscritti sono:
- a)l'avvertimento;
- b)la censura;
- c)la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- d)la radiazione.
[2]La radiazione e' pronunziata contro l'attuario:
- a)che abbia comunque con la sua condotta compromesso la propria reputazione o la dignita' della categoria;
- b)che abbia svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
