[1]Le pene disciplinari applicabili per gli abusi e le mancanze commessi dagli iscritti sono:

  • a)l'avvertimento;
  • b)la censura;
  • c)la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
  • d)la radiazione.

[2]La radiazione e' pronunziata contro l'attuario:

  • a)che abbia comunque con la sua condotta compromesso la propria reputazione o la dignita' della categoria;
  • b)che abbia svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art13 · fonte del testo