[1]Qualora sia emesso mandato o ordine di cattura deve essere disposta la sospensione dell'iscritto.

[2]Tale sospensione puo' essere disposta qualora sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento o l'iscritto sia stato ammonito o assegnato al confino di polizia.

[3]Se il Direttorio del sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione dell'attuario ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero con rapporto motivato.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art14 · fonte del testo