Art. 6 — Iscrizione degli impiegati pubblici
Gli impiegati pubblici ai quali, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, sia consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo. Essi sono soggetti alla disciplina stabilita dalla presente legge soltanto per cio' che concerne l'esercizio autonomo della professione.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
