Art. 7 — Iscrizione di cittadini italiani residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all'estero possono essere iscritti nell'albo indipendentemente dal requisito di cui alla lettera f) dell'art. 4, se risulta che essi esercitano una funzione di consulenza e di tutela dei nostri connazionali che si trovano all'estero.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
