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L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento e' rilasciata dal Prefetto, previo parere favorevole del medico provinciale, ed e' soggetta alla tassa di concessione governativa, da corrispondersi in modo ordinario, nelle seguenti misure: 1. - Tasse di rilascio:

  • a)per gli stabilimenti a cui potenzialita' di produzione o di imbottigliamento non superi i 500 ettolitri all'anno lire 10.000;
  • b)per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di imbottigliamento superi i 500, ma non i 1000 ettolitri all'anno lire 20.000;
  • c)per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di imbottigliamento superi i 1000, ma non i 5000 ettolitri all'anno lire 40.000;
  • d)per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di imbottigliamento superi i 5000, ma non i 10.000 ettolitri all'anno lire 80.000;
  • e)per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di imbottigliamento superi i 10.000 ma non i 50.000 ettolitri all'anno lire 150.000;
  • f)per gli stabilimenti la cui potenzialita' di produzione o di imbottigliamento superi i 50.000 ettolitri all'anno lire 200.000. 2. - Tassa annuale: La tassa di cui al n. 1 ridotta alla meta'. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce.

Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 aprile 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art17 · fonte su Normattiva