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Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a cedere in uso gratuito i locali necessari per la istituzione di mense e dei servizi sostitutivi. Sono a carico delle aziende postelegrafoniche le spese relative ai lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali, nonche' quelle per il riscaldamento e per la fornitura di acqua ed energia elettrica. Le contribuzioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono rispettivamente stabilite nella misura fissa del trenta e del venti per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni interurbane e internazionali. E' abrogato il comma quarto dello stesso articolo 36. A favore dell'Istituto postelegrafonici continua ad essere devoluto il contributo previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 674. Nell'ambito della gestione "attivita' sociali" dell'Istituto postelegrafonici e' istituita una sub-gestione mense e servizi sostitutivi alla quale, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sara' devoluta annualmente una quota percentuale delle contribuzioni spettanti all'Istituto medesimo a norma dei precedenti terzo e quarto comma. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere di un contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della sub-gestione mense e servizi sostitutivi.

Testo in vigore dal 17 maggio 1976 al 8 novembre 1989

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