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E' vietato vendere, detenere per vendere, nonche' impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite con la presente legge. E' altresi' vietato vendere, detenere per vendere, non che' impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati comunque alterati, adulterati. sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali.
Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001
