Articolo abrogato dal d.p.r. 9 febbraio 2001 n. 187.
Abrogato dal 6 giugno 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 febbraio 2001 n. 187.
Abrogato dal 6 giugno 2001
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Nel giudizio 'a quò - avente ad oggetto la violazione del limite massimo di ceneri, cellulosa e acidità consentiti nella pasta alimentare secca - difetta di rilevanza la questione di costituzionalità intesa a caducare l'obbligo, per i produttori nazionali, di utilizzare esclusivamente semola o semolato di grano duro, avendo il giudice rimettente omesso del tutto di motivare in ordine ad un (neppure ipotizzato) nesso tra le due prescrizioni, tale che la caducazione della seconda esima effettivamente dal rispettare la prima. (Inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 28, 29 e 36, comma primo, della L. 4 luglio 1967 n. 580, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, comma primo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 1 cost. · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Manifesta inammissibilità della questione, per assoluto difetto di motivazione in punto di rilevanza e perché comunque, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, ove, come nel caso, si ravvisi un contrasto fra la legge statale e la normativa comunitaria, il giudice nazionale deve procedere all'applicazione di quest'ultima (nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità europea). - Sulla esigenza della motivazione della ordinanza di rinvio in punto di rilevanza: ex plurimis, O. n. 416/1987; - Sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: S. n. 170/1984 e O. nn. 274/1986 e 275/1986.
Art. 10 cost. · Art. 12 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Il potere della Corte costituzionale di giudicare in merito alla utilita` sociale alla quale la Costituzione condiziona la possibilita` di incidere sui diritti della iniziativa economica privata, concerne solo la rilevabilita` di un intento legislativo di perseguire il fine di utilita` sociale e la generica idoneita` dei mezzi predisposti per raggiungerlo, mentre ogni altra valutazione compete esclusivamente al legislatore.
Art. 41 cost. · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Provvedimento non massimabile.
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Gli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, che rispettivamente dispongono che le paste alimentari (escluse quelle dietetiche autorizzate) possono essere prodotte soltanto con la semola e il semolato di grano duro e che è vietata la vendita o la detenzione per la vendita di paste aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte, sono costituzionalmente legittimi in riferimento all'art. 41 della Costituzione: premesso che in ordine all'utilità sociale (cui la Costituzione subordina la possibilità di incidere sui diritti di libertà economica), il sindacato della Corte costituzionale è limitato all'individuazione di un intento legislativo diretto a perseguire uno scopo socialmente utile e di una generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo, appare chiaro, sia dal contenuto delle norme impugnate, sia dai lavori preparatori della legge in esame, che il legislatore si propose due specifiche finalità (quella dell'incremento della produzione granaria e quella della tutela dei consumatori e della loro salute) che sicuramente presentano il requisito di essere rivolte a fini di utilità sociale.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art29 · fonte su Normattiva