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Nella produzione del pane e' vietato aggiungere ingredienti estranei, salvo quanto disposto negli articoli seguenti e salvi i competenti provvedimenti del Ministro per la sanita', emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283. E' altresi' vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 16 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art18 · fonte del testo