I cereali di cui all'articolo 1, nonche' quelli non idonei all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame, possono essere destinati a scopi industriali diversi dalla macinazione, a giudizio dell'autorita' sanitaria competente per territorio, che provvedera' al controllo delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art3 · fonte su Normattiva