È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41, primo comma, Cost., l'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (<<Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari>>), << nella parte in cui non prevede che alle imprese aventi stabilimento in Italia è consentita, nella produzione e nella commercializzazione di paste alimentari, l'utilizzazione di ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunità europea>>, in quanto - posto che, in assenza di una regolamentazione uniforme in ambito comunitario, il principio di non discriminazione tra imprese che agiscono sullo stesso mercato in rapporto di concorrenza opera, nella diversità delle discipline nazionali, come istanza di adeguamento del diritto interno ai principi stabiliti nel trattato istitutivo della Comunità europea agli artt. 30 e seguenti, e, quindi, nel senso di impedire che le imprese nazionali siano gravate da oneri, vincoli e divieti che il legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria; il che equivale a dire che nel giudizio di eguaglianza affidato alla Corte costituzionale non possono essere ignorati gli effetti discriminatori che l'applicazione del diritto comunitario è suscettibile di provocare - l'interpretazione letterale e sistematica della legge 4 luglio 1967, n. 580 conduce alla univoca soluzione che questa, non solo non ha recepito il divieto, imposto dagli artt. 3 e 41 della Costituzione, di discriminare la produzione nazionale delle paste alimentari, ma lo ha del tutto ignorato, lasciando sul punto ampia discrezionalità al regolamento - adottato ai sensi dell'art. 30 dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste (oggi Ministro per le politiche agricole) e con il Ministro dell'industria - nel contesto di una disciplina ispirata alla protezione delle tradizioni alimentari nazionali. Peraltro, la stessa idea che l'utilizzazione di ingredienti ulteriori, anche se leciti nella legislazione dei Paesi membri dell'Unione, debba essere sottoposta ad una autorizzazione nella quale possono essera tutelati interessi diversi dall'igiene e dalla salute umana o da altri valori cogenti per il trattato e per la Costituzione italiana, rende la disposizione che tale autorizzazione prevede senz'altro incompatibile con il principio costituzionale di non discriminazione della produzione interna. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 30 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari