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Le paste secche destinate al commercio non possono essere vendute sfuse, ma contenute in confezioni originali, chiuse e munite di sigillo, del peso netto di grammi 100 o 250 o 500 o 1.000 o multipli di 1.000 e solamente in tali confezioni devono essere vendute al consumatore. Gli imballaggi od involucri devono recare, in lingua italiana, il nome o la ragione sociale della ditta produttrice, la sua sede, la sede dello stabilimento, la denominazione ed il tipo della pasta ed il peso netto, con caratteri indelebili e ben leggibili. E' tollerata una differenza, non superiore al 2 per cento, tra il peso netto indicato sull'involucro e quello effettivo al momento della vendita. Le denominazioni della pasta, da apporre sull'imballaggio od involucro, devono essere quelle previste dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, devono essere apposte consecutivamente e non possono essere accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni. E' altresi' vietato apporre raffigurazioni idonee ad indurre in errore l'acquirente. Per involucri di materiale trasparente e' vietato l'uso di altro colore al di fuori del neutro. Gli imballaggi od involucri, di qualsiasi specie, non possono essere reimpiegati per la confezione delle paste.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 57/1974

    Questione infondata
    6 marzo 1974

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, secondo comma, e 35, quarto comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disposizioni per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. Il legislatore, nel prescrivere, per la produzione e la vendita della pasta all'uovo, più appropriati criteri restrittivi di quelli di massima previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla produzione e vendita di sostanze alimentari, si è proposto di assicurare ai consumatori, anche nelle modalità di presentazione del prodotto, maggiori garanzie e una più incisiva tutela circa la natura, la composizione e le caratteristiche qualitative e quantitative e ciò al fine di eliminare ogni possibile abuso o induzione in errore.

    Art. 3 cost. · Art. 31 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 35 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art35 · fonte su Normattiva