[1]Sino al 31 dicembre 1967 e' consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche seguenti:
[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
[3]La vendita di detto tipo di pasta e' consentita sino al 30 giugno 1968.
Testo vigente dal 29 luglio 1967
