(( La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, e' consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,n. 322. 2. Il confezionamento dei formaggi suindicati e' effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, anche in piu' pezzi, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:.

  • g)condizioni opportune di conservazione)) ((1))

Testo vigente dal 12 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1985-06-18;321~art1 · fonte su Normattiva