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L'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155".

Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 52/1992

    Questione infondata
    18 febbraio 1992

    Al fine di favorire la donazione di sangue - caratterizzata da apprezzabili ed elevati contenuti di solidarietà umana e utilità sociale - la l. 13 luglio 1967, n. 584, ha inteso non porre al riguardo ostacoli o impedimenti di ordine economico, per cui deve logicamente ritenersi che il legislatore, nel prevedere a favore del donatore la giornata di riposo e la retribuzione - rimborsabile al datore di lavoro da parte dell'istituto assicuratore - non abbia assolutamente voluto che il donatore stesso subisse un pregiudizio per mancato accredito dei contributi previdenziali, il cui diritto ha espressamente riconosciuto con la successiva legge 4 maggio 1990, n. 107 (art. 13), priva di efficacia retroattiva. Stante peraltro che la donazione di sangue è equiparabile alla malattia, per l'indebolimento psico-fisico prodotto nel soggetto, nella specie possono trovare applicazione le norme che prevedono a carico dell'istituto assicuratore - risarcito poi dallo Stato (art. 3, l. n. 584 del 1967) in attuazione del principio di salidarietà (v. massima B) - la contribuzione figurativa in caso di malattia (art. 56 r.d.l. n. 1827 del 1935, modificato dall'art. 36, l. n. 160 del 1975). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, denunziati in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art13 · fonte su Normattiva