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In attuazione dell'articolo 1, quinto comma, e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono riconosciuti la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue o dei suoi componenti. Le associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalita' della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della sanita' con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le associazioni e le federazioni di donatori volontari devono comunicare alle strutture trasfusionali gli elenchi dei propri donatori iscritti. I servizi di immunoematologia e trasfusione, i centri trasfusionali e le unita' di raccolta sono obbligati alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori periodici ed occasionali.

Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/1991

    Illegittimità dichiarata
    6 febbraio 1991

    Pur convenendosi che le associazioni dei donatori di sangue abbiano caratteri molto diversi da regione a regione, tuttavia, proprio perché la raccolta di sangue a scopi terapeutici è strettamente connessa con la tutela del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) ed esige, pertanto, che le relative prestazioni possano essere erogate con la massima uniformità possibile in tutto il territorio nazionale, non è affatto irragionevole che l'art. 2, legge 4 maggio 1990, n. 107, dopo aver previsto, nel secondo comma, che le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue concorrano ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, stabilisca nel terzo comma, che fra tali associazioni e federazioni rientrino quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della nuova legge, "secondo le indicazioni fissate dal Ministro della sanità con proprio decreto". Ciò non toglie infatti che le suddette associazioni e federazioni conservino i loro caratteri peculiari, compresa l'eventuale dimensione regionale o infra-regionale del loro raggio di attività. Inoltre, poiché le finalità della legge fungono da rigoroso parametro delle deliberazioni ministeriali, è da escludersi che il potere del Ministro della sanità riguardo alla loro emanazione, possa ritenersi "assolutamente discrezionale". (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e agli artt. da 27 a 34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto adige, e relative norme di attuazione, nonché agli artt. 4, 5, 6 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art2 · fonte su Normattiva