Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005. Leggi il testo vigente →
Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze di cui alla presente legge. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartita ai giovani in servizio di leva, l'autorita' militare fovorisce la donazione volontaria di sangue o sue frazioni da parte dei militari di leva previo accertamento della idoneita' alla donazione degli stessi presso le strutture trasfusionali militari e civili. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, della Croce rossa italiana, del Ministero dell'interno e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di costituire, in relazione alle previsoni delle necessita' trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di plasma e plasmaderivati. Le regioni possono organizzare proprie banche di emazie congelate da utilizzare per le situazioni di urgenza ed emergenza sanitaria. Per la realizzazione degli scopi di cui ai commi 1, 2 e 3 e' stipulata apposita convenzione stabilita tra il Ministero della sanita' e il Ministero della difesa, che definisce:
- a)le modalita' della donazione di sangue da parte dei militari di leva presso le caserme e le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- b)le modalita' di scambio del plasma e dei plasmaderivati tra Servizio sanitario nazionale e servizio trasfusionale militare con riferimento all'articolo 11, comma 3, lettera g), anche attraverso la partecipazione alle convenzioni con le aziende produttrici di cui all'articolo 10, comma 4.
Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 11 novembre 2005
