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Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri, il tirocinio pratico e' sostituito dal servizio continuativo nella disciplina di pari durata prestato senza demerito presso un pubblico ospedale civile o militare. I sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno gia' conseguito l'idoneita' di ispettore sanitario, farmacista o assistente, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella rispettiva qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.
Testo in vigore dal 19 maggio 1975 al 6 marzo 1979
