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[1]Ai fini della continuita' del servizio pubblico di linea, e' vietata, durante la concessione, la alienazione degli autoveicoli e degli impianti fissi, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

[2]Della destinazione degli autoveicoli al servizio pubblico di liena e' fatta speciale annotazione sul pubblico registro automobilistico.

[3]Parimenti, senza il consenso del Ministero delle comunicazioni, non possono essere distratti dal servizio, neppure per effetto di sequestro a favore di terzi, gli autoveicoli ed i materiali che vi sono adibiti.

Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 14 settembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art10 · fonte del testo