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[1]((Ai fini della continuita' del servizio pubblico di linea, e' vietata durante la concessione, l'alienazione degli autoveicoli e degli impianti fissi, senza il preventivo consenso del Ministero dei trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze.

[2]Della destinazione degli autoveicoli al servizio pubblico di linea e' fatta speciale annotazione nel pubblico registro automobilistico.

[3]Parimenti senza il consenso delle autorita' di cui al primo comma, a seconda delle rispettive competenze, non possono essere distratti dal servizio, neppure per effetto di sequestro a favore di terzi, gli autoveicoli ed i materiali che vi sono adibiti)).

Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1935 al 14 settembre 1955. 17 parole tolte, 41 parole aggiunte in 3 capoversi.

Ai fini della continuita' del servizio pubblico di linea, e' vietatatolto: , durante la concessione, tolto: la alienazione aggiunto: l'alienazione degli autoveicoli e degli impianti fissi, senza il preventivo consenso del Ministero tolto: delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili aggiunto: dei trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze.

Della destinazione degli autoveicoli al servizio pubblico di tolto: liena aggiunto: linea e' fatta speciale annotazione tolto: sul aggiunto: nel pubblico registro automobilistico.

Parimentitolto: , senza il consenso tolto: del Ministero delle comunicazioni aggiunto: delle autorita' di cui al primo comma, a seconda delle rispettive competenze, non possono essere distratti dal servizio, neppure per effetto di sequestro a favore di terzi, gli autoveicoli ed i materiali che vi sono adibiti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art10 · fonte del testo