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[1]((Ai fini della continuita' del servizio pubblico di linea, e' vietata durante la concessione, l'alienazione degli autoveicoli e degli impianti fissi, senza il preventivo consenso del Ministero dei trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze.
[2]Della destinazione degli autoveicoli al servizio pubblico di linea e' fatta speciale annotazione nel pubblico registro automobilistico.
[3]Parimenti senza il consenso delle autorita' di cui al primo comma, a seconda delle rispettive competenze, non possono essere distratti dal servizio, neppure per effetto di sequestro a favore di terzi, gli autoveicoli ed i materiali che vi sono adibiti)).
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 16 dicembre 2010
