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[1]Per le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di merci, di nuova istituzione, ha diritto di prelazione, l'esercente o il concessionario di servizi ferroviari, tramviari, filoviari o di navigazione interna, rispetto ai quali le concessioni stesse siano in sostituzione, in concorrenza o di integrazione.
[2]((Qualora il diritto di prelazione venga invocato da aziende diverse, la decisione spetta al Ministero dei trasporti o all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o al sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze)).
[3]In ogni caso restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496.
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 16 dicembre 2010
