Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1935 al 14 settembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1]Per le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di merci, di nuova istituzione, ha diritto di prelazione, l'esercente o il concessionario di servizi ferroviari, tramviari, filoviari o di navigazione interna, rispetto ai quali le concessioni stesse siano in sostituzione, in concorrenza o di integrazione.

[2]Qualora il diritto di prelazione venga invocato da aziende diverse, la decisione spetta al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

[3]In ogni caso restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496.

Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 14 settembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art11 · fonte del testo