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[1]I servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono concessi dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - a ditte di comprovata idoneita' tecnica, morale e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente. Essi possono essere:

  • a)in esperimento;
  • b)definitivi.

[2]Sono in esperimento quelli che si effettuano per la durata di un anno prorogabile, in caso di accertata necessita', per non piu' di un altro anno.

[3]Ove durante il periodo di esperimento, l'esercente faccia domanda per la concessione definitiva, la concessione in esperimento viene estesa fino ad esaurimento dell'istruttoria.

[4]Sono definitivi quelli che, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vengono concessi per un periodo massimo di nove anni.

[5]Il concessionario, quando il servizio abbia proceduto regolarmente, ha diritto di preferenza per la riconferma, a parita' di condizioni, in confronto di ogni altro richiedente.

Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 14 settembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art7 · fonte del testo