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[1]I servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono concessi dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - a ditte di comprovata idoneita' tecnica, morale e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente. Essi possono essere:
- a)in esperimento;
- b)definitivi.
[2]Sono in esperimento quelli che si effettuano per la durata di un anno prorogabile, in caso di accertata necessita', per non piu' di un altro anno.
[3]Ove durante il periodo di esperimento, l'esercente faccia domanda per la concessione definitiva, la concessione in esperimento viene estesa fino ad esaurimento dell'istruttoria.
[4]Sono definitivi quelli che, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vengono concessi per un periodo massimo di nove anni.
[5]Il concessionario, quando il servizio abbia proceduto regolarmente, ha diritto di preferenza per la riconferma, a parita' di condizioni, in confronto di ogni altro richiedente.
Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 14 settembre 1955
