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[1]((Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono accordate a ditte di comprovata idoneita' tecnica, morale e finanziaria:
- a)dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del Comune;
- b)dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di servizi che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diversa;
- c)dal Ministero dei trasporti negli altri
[2]Le concessioni dei servizi di cui al primo comma possono essere in esperimento o definitive)).
[3]Sono in esperimento quelli che si effettuano per la durata di un anno prorogabile, in caso di accertata necessita', per non piu' di un altro anno.
[4]Ove durante il periodo di esperimento, l'esercente faccia domanda per la concessione definitiva, la concessione in esperimento viene estesa fino ad esaurimento dell'istruttoria.
[5]((Sono definitive le concessioni che vengono accordate per un periodo massimo di nove anni)).
[6]Il concessionario, quando il servizio abbia proceduto regolarmente, ha diritto di preferenza per la riconferma, a parita' di condizioni, in confronto di ogni altro richiedente.
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 16 dicembre 2010
