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[1]((Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono accordate a ditte di comprovata idoneita' tecnica, morale e finanziaria:

  • a)dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del Comune;
  • b)dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di servizi che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diversa;
  • c)dal Ministero dei trasporti negli altri

[2]Le concessioni dei servizi di cui al primo comma possono essere in esperimento o definitive)).

[3]Sono in esperimento quelli che si effettuano per la durata di un anno prorogabile, in caso di accertata necessita', per non piu' di un altro anno.

[4]Ove durante il periodo di esperimento, l'esercente faccia domanda per la concessione definitiva, la concessione in esperimento viene estesa fino ad esaurimento dell'istruttoria.

[5]((Sono definitive le concessioni che vengono accordate per un periodo massimo di nove anni)).

[6]Il concessionario, quando il servizio abbia proceduto regolarmente, ha diritto di preferenza per la riconferma, a parita' di condizioni, in confronto di ogni altro richiedente.

Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1935 al 14 settembre 1955. 39 parole tolte, 98 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Iaggiunto: Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono tolto: concessi dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - aggiunto: accordate a ditte di comprovata idoneita' tecnica, morale e finanziaria tolto: che risultino associate all'organizzazione sindacale competente. Essi possono essere:

a) tolto: in esperimento aggiunto: dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del Comune;

aggiunto: b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di servizi che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diversa;

tolto: b) definitiviaggiunto: c) dal Ministero dei trasporti negli altri

aggiunto: Le concessioni dei servizi di cui al primo comma possono essere in esperimento o definitive.

Sono tolto: definitivi quelli che, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vengono concessi aggiunto: definitive le concessioni che vengono accordate per un periodo massimo di nove anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art7 · fonte del testo