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Analogamente a quanto e' stabilito per le farine, e' vietato di aggiungere nella panificazione sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione del prodotto, escluse quelle che saranno indicate nelle disposizioni da emanarsi per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967
