Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1967 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1967 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967. 38 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Analogamente a quanto e' stabilito per le farine, e' vietato di aggiungere nella panificazione sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione del prodotto, escluse quelle che saranno indicate nelle disposizioni da emanarsi per l'applicazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1967, N. 580
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art9 · fonte del testo