Art. 11
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nella tabella B annessa alla presente legge, e' indicata la misura della tassa dovuta una volta tanto all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento e quella della tassa annua dovuta dalle scuole che abbiano ottenuto l'uno o l'altro di tali benefici. Tali tasse sono devolute all'E. N.I.M.S.
tolto: La predetta tabella B puo' essere modificata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E. N.I.M.S.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;86~art11 · fonte del testo